Approfondimenti

12 Gennaio 2016

IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

a cura di Francesco Foglia

 

 

Abstract

 

La commissione tributaria di Milano  con la recente sentenza n. 8929/16/15 del 5.11.2015 ha confermato  che al giudice tributario è demandato il controllo circa l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, la c.d. prognosi postuma.

 

A tal fine risulta indispensabile l’inoltro al giudice penale della comunicazione di reato, nonché la produzione della denuncia in sede di contenzioso tributario, ai fini della suddetta valutazione.

Il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, vigente al 2 settembre 2015 ha poi modificato in senso restrittivo la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento prevedendo, tra l’altro, che  “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.

Infine, la Legge di stabilità 2016, entrata in vigore l’1.01.2016 ha soppresso la disciplina del raddoppio dei termini ed ha modificato i tempi di decadenza dell’azione accertatrice dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, portando da 4 a 5 anni il termine per la rettifica delle dichiarazioni presentate e da 5 a 7 anni il temine per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa, a decorrere dall’anno di imposta 2016.

 

Allegato: Sentenza 8929_16_15